LA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI EREDI BENEFICIARI DI POLIZZE VITA
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 11421/2021, hanno confermato l’orientamento maggioritario consolidato da anni secondo il quale la designazione del beneficiario di una assicurazione sulla vita è un atto inter vivos con effetti post mortem da cui discende l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1920 Cod. Civ..
Ciò significa che il beneficiario “terzo” del rapporto contrattuale stipulato dal de cuius può rivolgersi direttamente all’assicuratore per ottenere la prestazione dovutagli.
Nel caso in cui nel contratto assicurativo la designazione del beneficiario indichi genericamente la parola erede, detto termine (a prescindere dal fatto che la delazione sia testamentaria o meno e che l’erede abbia accettato o rifiutato l’eredità) ha il solo scopo di identificare in maniera univoca il creditore della prestazione.
Nel caso in cui il contratto preveda l’individuazione di più eredi, ad essi spetta la ripartizione dell’indennizzo in parti uguali, non trovando nella fattispecie l’applicazione delle regole proprie delle norme sulla distribuzione di quote di beni caduti in successione.
Sempre salva (e anzi particolarmente utile!) la facoltà del contraente di individuare gli eredi nominativamente e stabilire egli stesso secondo quali proporzioni vada assegnato l’indennizzo.
Fattispecie ben diversa è il caso in si verifichi la premorienza del beneficiario o di un beneficiario designato in polizza, fatto che non comporta l’automatico accrescimento in favore dei restanti beneficiari, salvo che il contraente non abbia revocato la designazione o espresso una diversa volontà per il caso della premorienza.
In questa ipotesi, infatti, gli eredi del beneficiario morto acquistano il diritto alla prestazione iure hereditatis e non iure proprio, pertanto, la ripartizione della liquidazione avviene in proporzione alle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.
Avv. Barbara Battistoni – Area Legale di Nest srl e Nest Trust Company srl