SOCIETA’ SEMPLICE: di nome e di fatto
A qualcuno può sembrare insolito, ma la società semplice è già da diverso tempo un istituto giuridico utilizzato per la protezione patrimoniale e la pianificazione successoria.
Si caratterizza per la sua flessibilità, riservatezza (benché parziale) e malleabilità, caratteristiche che ne fanno uno strumento ottimale per la gestione di aziende familiari, assicurando la continuità d’impresa e la blindatura delle partecipazioni societarie nell’ottica di un controllo mantenuto all’interno della famiglia.
Tanto da essere stata usata per gestire patrimoni di famiglie facoltose e articolate.
Partiamo dall’aspetto civilistico
L’articolo 2249 del Codice Civile afferma che “Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa da quella commerciale sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice…..”; ciò significa che esse possono svolgere solo attività agricola oppure di mero godimento di beni, come le immobiliari, o sottoforma di holding quando si tratta di partecipazioni.
Il maggior pregio della società semplice sta proprio nella sua semplicità, sia per quanto attiene alla costituzione che al funzionamento.
Dal punto di vista formale presenta molti pregi e pochi difetti.
Una prassi consolidata, pur rischiando una piccola ammenda, omette l’iscrizione della S.S. alla Sezione speciale del Registro Imprese, con l’obiettivo di garantire l’anonimato dei soci, dato che l’omessa iscrizione non incide né sull’esistenza della società né sulla sua regolarità e sulla disciplina ad essa applicabile, ed in considerazione del fatto che – in questo caso – l’iscrizione è da effettuarsi su impulso dei soci.
L’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società.
Il funzionamento della società semplice si presenta molto snello: al pari delle altre società di persone non ha organi societari, dato che la legge non prevede l’assemblea dei soci. Per modificare l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo stesso.
Nella società semplice l’elemento intuitu personae è particolarmente pregnante, e questo ne fa uno strumento particolarmente apprezzato quando viene utilizzata come holding, laddove la stabilità e l’immodificabilità della governance sia un obiettivo primario rispetto ad altri, dato che la regola è la necessità del consenso unanime per ogni tipo di decisione.
In questo modo la società semplice offre una garanzia, sia per la stabilità dei suoi assetti societari, sia per quanto concerne il suo patrimonio (mobiliare e immobiliare), dal momento che, ponendo il consenso come regola generale, si blinda l’ingresso a nuovi soci o ad operazioni di dismissione/acquisto di beni che non siano gradite a tutti.
Tuttavia, questa notevole rigidità ben può essere modulata, sia con appropriate clausole statutarie, sia con la possibilità di modellare autonomamente la liquidazione delle quote societarie.
In che modo?
Le quote possono essere liquidate in base al valore del capitale apportato, anziché a quello di mercato.
Si può impedire agli eredi di entrare nella compagine sociale piuttosto che consentire il trasferimento delle quote del defunto ad alcuni di loro e non ad altri.
Si può limitare la responsabilità societaria ad un solo socio o ad alcuni di essi.
Ma questa quota è aggredibile?
Dato che i soci esistenti non possono essere sostituiti, se non con il consenso unanime, le quote delle società semplice non possono essere oggetto di esecuzione forzata durante la vita della società.
Il creditore particolare del socio può chiederne però la liquidazione, se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, ma non è ammesso il pignoramento della stessa, ovviamente purchè le quote non siano liberamente trasferibili.
In buona sostanza con la società semplice possiamo guidare il passaggio generazionale di un’azienda e al contempo tutelare il patrimonio: doppio vantaggio per soggetti che fanno parte della stessa famiglia.
La società semplice è appetibile anche dal punto di vista fiscale?
Indubbiamente si. Va subito ricordato che, a differenza delle altre società (di persone e di capitali), la società semplice non è soggetto passivo IRAP, e alla stessa non è applicabile la disciplina delle società di comodo.
Nell’ipotesi di cessione di immobili, la plusvalenza che si genera sarà esente da imposta se la vendita viene effettuata dopo 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione, dato che si configura come un reddito diverso a norma dell’art. 67, lett. a) e lett. b), del T.U.I.R., al pari di una persona fisica che agisce non in regime d’impresa.
La società semplice con attività immobiliare è, inoltre, ammessa a fruire delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Dulcis in fundo…
Ogni socio, ovviamente, presta molta attenzione anche alla tassazione degli utili distribuiti dalla società partecipata.
Ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R. il reddito prodotto dalla società semplice è imputato per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall’effettiva percezione (principio di trasparenza e di competenza).
L’ art. 32-quater del decreto fiscale collegato alla nuova Legge di Bilancio 2020, ha generato un vantaggio in termini tributari, nell’attività di investimento in partecipazioni all’interno di una società semplice.
Lo stesso prevede che gli utili percepiti dalla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del loro regime fiscale.
Il regime impositivo dipende dunque dalla natura dell’imposta e dalla qualità del socio.
Per i soggetti IRES (a cui viene applicata la Pex) la quota degli utili della società semplice a loro imputabile è pari al 5% dei dividendi, (il 95% viene quindi escluso dalla formazione del reddito complessivo)
Le persone fisiche scontano ora una tassazione del 26% tramite l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta.
Posto che una società semplice, partecipata da una Srl e da una persona fisica al 50% ciscuna, distribuisce dividendi per 1.000, in soldoni il socio Srl tasserà solo 25 dei 500 percepiti mentre la persona fisica su 500 pagherà solo il 26%, al contrario di prima quando si vedeva costretta ad applicare a quel dividendo le aliquote progressive IRPEF per scaglioni.
Massimo Bernardi – Partner e membro del CdA di NEST Srl