I VANTAGGI DEI PIR PER GLI INVESTITORI PRIVATI
Sotto i riflettori tornano i PIR e, in particolare, i PIR alternativi. L’ultimo PIR Monitor di Equita SIM stima una raccolta netta di 2-3 miliardi di euro all’anno che potrebbe raggiungere 10-15 miliardi in cinque anni.
I Piani Individuali di Risparmio (PIR), introdotti originariamente nell’ordinamento italiano con la legge di stabilità 2017, rappresentano una nuova forma di impiego del risparmio esente da imposte riservata a persone fisiche finalizzata ad incrementare gli investimenti diretti alle aziende italiane.
In un contesto di tassi di interesse molto bassi, i PIR alternativi, c.d. “fai da te”, sono oggi in grado di riscontrare notevole partecipazione come strumenti di investimento grazie all’introduzione nell’ultima Legge di Bilancio di una ulteriore agevolazione fiscale: un credito di imposta fino al 20% del totale investito a copertura di eventuali minusvalenze derivanti da tali investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2021.
La bozza di circolare pubblicata a gennaio dall’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti su come gli incentivi fiscali concessi a tali strumenti di investimento possano risultare vantaggiosi anche per i capitali privati. Infatti, una persona fisica può crearsi autonomamente un proprio portafoglio di investimenti a fiscalità agevolata instaurando direttamente tramite società fiduciaria o altro intermediario finanziario un rapporto di custodia o di amministrazione esercitando l’opzione per l’applicazione del risparmio amministrato. In questo modo non occorre far ricorso al risparmio gestito, cioè ai fondi di investimento.
L’investitore si può avvalere dell’esenzione fiscale[1] se il portafoglio rispetta i seguenti requisiti:
- importo massimo investito di 300.000€ all’anno fino a 1.500.000€ complessivi in 5 anni;
- comprende almeno il 70% di “asset qualificati”[2];
- tali investimenti rimangono in portafoglio per almeno due terzi dell’anno solare di riferimento;
- rispetta il limite massimo del 20% di concentrazione sul singolo investimento, anche per gli investimenti in liquidità (che rientrano nella quota libera del 30%);
- onora l’holding period di almeno 5 anni; qualora il disinvestimento avvenga prima si applicherà la tassazione ordinaria su tutti i redditi derivanti dallo strumento, salvo il reinvestimento delle somme entro 90 giorni.
È bene ricordare anche le holding finanziarie rientrano nella categoria di Intermediari finanziari grazie alla nuova definizione introdotta con l’art. 162-bis TUIR. Pertanto, i vantaggi fiscali dei PIR alternativi possono essere mantenuti anche se tali strumenti sono intestati a società semplici che esercitano in via prevalente attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari. Il requisito della prevalenza può essere verificato grazie ad un nuovo test apposito effettuato sui dati dell’ultimo esercizio chiuso.
L’apertura a una nuova categoria di investitori non professionali per i fondi alternativi riservati può essere una mossa strategica in grado di agevolare l’accesso a strumenti di investimento finanziari che facciano affluire nuove risorse alle imprese italiane e, al contempo, prevedere adeguate tutele per i clienti-risparmiatori.
[1] I redditi generati da tali investimenti non sono soggetti ad imposizione e, spiega l’Agenzia delle Entrate:
- non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria;
- non sono soggetti all’imposta di successione.
[2] Si considerano asset qualificati gli strumenti finanziari (quotati e non) emessi da imprese residenti in Italia, Stati UE o SEE purché abbiano stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FtseMib e FsteMidCAP di Borsa Italiana o indici equivalenti di mercati regolamentati, i prestiti erogati o crediti alle citate imprese, e quote di OICR PIR compliant.
Dott.ssa Greta Alessandra Zangoli – Advisory Team