CORSA AL TRUST: EVITIAMO IL COPIA E INCOLLA
La diffusione in Italia del trust si è notevolmente ampliata negli ultimi anni: è cresciuta la dottrina, si è evoluta la giurisprudenza e persino il Fisco ha fatto qualche passo in avanti. I clienti hanno acquisito maggiore sensibilità e molti professionisti si sono addentrati nella materia.
Se in passato era possibile reperire qualche “modello” di atto istitutivo, ammesso che il trust ne abbia mai avuto uno, ora sul web pullulano mille versioni e varianti di trust pronti ad essere “riempiti” con i dati dei soggetti interessati e qualche cambiamento di circostanza. I più audaci si cimentano nell’ intervenire su clausole già predisposte, modificandole in maniera non sistemica senza pensare che stanno creando uno squilibrio pericoloso.
Creare trust, se così si può dire, è una attività complessa e strategica.
Dalla scelta della legge regolatrice alle finalità per le quali l’atto ha origine si snodano considerazioni e analisi che sfoceranno in un trust che dovrà disciplinare quel singolo caso concreto, con previsioni tra loro collegate e funzionali ad ottenere il risultato desiderato.
Occorre fare attenzione a non inserire clausole tra loro contrastanti o addirittura capoversi di una stessa clausola in conflitto tra loro. Scivolone piuttosto semplice quando si vogliono disciplinare troppi aspetti o quando lo stile di scrittura non è semplice ma rimane accademico e quasi incomprensibile perché non si ha padronanza della materia e ci si affida a versioni copiate ormai datate o non realistiche.
lI potere dei soggetti, trustee e guardiano, così come il procedimento di nomina e di revoca degli stessi merita particolare attenzione.
E’ bene ricordare che il disponente affida il controllo e la gestione dei suoi beni al trustee. Il trustee deve avere discrezionalità, più o meno piena e pochi limiti, in ogni caso anch’essi funzionali all’incarico che deve svolgere. Per questo il guardiano, che è posto a salvaguardia dei diritti dei beneficiari, non deve trasformarsi in una longa manus del disponente, ma conservare un ruolo principalmente consultivo e di controllo. Attribuire al guardiano una ingerenza di natura autorizzatoria o veti su una serie di operazioni del trustee non solo rischia di appesantire la gestione, ma rende il trust giuridicamente irriconoscibile e fiscalmente interposto se, come nella stragrande maggioranza dei casi, il guardiano è nominato dal disponente e ha il potere di rimuovere il trustee.
Considerare, inoltre, che, le condizioni di vita dei soggetti interessati e i loro mutamenti (patrimoniali, personali, di status ecc…) impattano sulla struttura dell’atto istitutivo e a sua volta sulla consistenza del fondo, per cui è importare testare l’elasticità del trust e il suo funzionamento ipotizzando il verificarsi di svariati eventi prima di giungere alla stesura definitiva.
Un buon trust deve essere scritto in modo comprensibile e possedere la giusta flessibilità affinchè venga modificato il meno possibile e non vi siano contrasti sulla sua applicazione.
Questo risultato non si raggiunge con il copia e incolla.
Avv. Barbara Battistoni – Responsabile area legale Nest Srl