LE NOVITA’ IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E SUCCESSORIA
Il mese di ottobre di questo anno verrà sicuramente ricordato dai professionisti della pianificazione patrimoniale e successoria.
Sono infatti assolutamente degne di nota due novità che per i loro risvolti pratici meritano di essere evidenziate: la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 19/10/2023 e l’articolo 13 della bozza di Legge di Bilancio 2024.
Le Circolare n. 29/E del 19.10.2023 sul Coacervo successorio e donativo.
L’istituto del “coacervo” (o cumulo) successorio delle donazioni con il patrimonio che il de cuius lascia al momento della sua morte (c.d. “relictum”) comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari con il valore dell’asse ereditario.
Detto in parole semplici: secondo il meccanismo del coacervo, le donazioni fatte in vita andrebbero ad erodere le franchigie che eredi e legatari hanno sul patrimonio ereditato (in caso di coniuge e parenti in linea retta, attualmente 1 milione di euro per ciascun erede/beneficiario).
Il coacervo trova la sua origine in una differente modulazione dell’imposta sulle successioni e donazioni prevista dal T.U.S. (Testo Unico sulle Successioni ex D.Lgs. n. 346/1990), che prima della sua reintroduzione, avvenuta nel 2006 dopo l’abrogazione avvenuta nel 2001, prevedeva un sistema impositivo basato su aliquote progressive per scaglioni, “stile” I.R.P.E.F., e non l’attuale sistema proporzionale.
Dopo anni di controversie nelle quali a più riprese i Giudici, soprattutto quelli della Suprema Corte, hanno contestato la pervicace tesi dell’Agenzia delle Entrate che insisteva nel mantenere vivo il coacervo anche a seguito delle modifiche apportate all’imposta sulle successioni e donazioni nel 2006, la Circolare nel 19 ottobre scorso mette la parola fine all’istituto del coacervo, con una conferma “patrimonialmente” importante: le franchigie tra donazioni e successione sono sostanzialmente duplicate.
Tradotto: con un’adeguata pianificazione è possibile – tra coloro che sono legati da rapporto di coniugio o di diretta parentela (genitori-figli) – sfruttare 2 milioni di euro di franchigie, ergo di non tassazione ai fini delle imposte di successione e donazione (fatte salve le imposte ipotecarie e catastali dovute sui trasferimenti immobiliari, per le quali non vi esistono franchigie).
L’art. 13 della bozza di Legge di Bilancio sulle “Disposizioni per l’agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni”.
La Legge di Bilancio per il 2024 (ancora in bozza e pertanto suscettibile di modifiche in sede di approvazione) intende modificare sostanzialmente le norme in tema di successione, cancellando la possibilità di esperire la cosiddetta azione di restituzione: un’azione che il legittimario può intraprendere contro chi avesse acquistato la proprietà del bene donato dal defunto. Tale meccanismo, previsto per 80 anni dalle norme del nostro Codice Civile, ha sempre ostacolato la circolazione degli immobili oggetto di precedente donazione, benché negli ultimi anni si fosse sviluppato un mercato assicurativo teso a spostare il rischio altrove (verso la compagnia assicurativa, per l’appunto).
In ipotesi di lesione di legittima di un erede legittimario, ai quali pertanto la legge riserva una determinata quota sull’asse ereditario (sottraendo le passività alle attività lasciate dal de cuius e sommando altresì tutti i beni che il defunto in vita ha donato in via diretta e/o indiretta agli eredi), egli può ripristinare la sua quota di legittima, revocando le donazioni lesive partendo dalle ultime e risalendo via via alle prime finché la loro quota di legittima non sia stata ripristinata. Questa azione – che si risolve in una causa civile in tribunale – va sotto il nome di azione di riduzione.
Se, nel frattempo, il donatario aveva venduto a un terzo uno degli immobili ricevuti in donazione la legge consentiva ai legittimari la cosiddetta azione di restituzione: a condizione che non fossero decorsi 20 anni dalla donazione, essi potevano agire contro l’acquirente e chiedere di consegnare loro il bene, annullando anche eventuali ipoteche della banca (erogatrice di finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’immobile stesso). Ciò, come è facile comprendere, faceva sì che nessuna banca finanziasse di buon grado l’acquisto di un immobile proveniente da donazione, salvo fosse stata sottoscritta una polizza assicurativa o, morto il donante, gli eredi non avessero sottoscritto una rinuncia all’azione di riduzione.
Dal 1° gennaio 2024, qualora una donazione venga considerata lesiva della quota di legittima, l’erede legittimario non potrà più agire per recuperare il bene dal terzo, ma dovrà sperare nella solvibilità del donatario. Questo significa che, se il donatario è insolvente, il legittimario non potrà più avanzare richieste contro eventuali successivi acquirenti del bene donato.
In pratica non viene cancellata la possibilità di esperire l’azione di riduzione, quella cioè intrapresa contro il donatario, ma l’azione di restituzione, quella cioè intrapresa contro il terzo acquirente, con il risultato di garantire maggiore sicurezza nella circolazione dei beni, specialmente immobiliari, e nelle garanzie del credito bancario.
A cura di Niccolò Di Bella
Dottore Commercialista e Revisore Legale
A.D. di NEST Srl