FONDO PATRIMONIALE E DEBITI TRIBUTARI
L’art. 167 CC dispone testualmente che “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia………..”
L’art. 170 CC richiama la locuzione bisogni della famiglia citando testualmente che “ L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Negli ultimi anni la dottrina e la giurisprudenza si sono espresse di frequente sulla natura dei bisogni della famiglia al fine dell’opponibilità del Fondo Patrimoniale al creditore per i debiti che egli sapeva essere stati contratti per scopi estranei.
L’ordinanza della Cassazione n. 15741 pubblicata il 07 giugno scorso torna di nuovo su questo argomento ed in particolare sulla possibilità di ricomprendere i debiti tributari correlati all’attività imprenditoriale fra quelli inerenti i bisogni della famiglia.
In prima battuta la Corte conferma quanto già più volte espresso sui debiti tributari ribadendo che il carattere familiare va determinato in base alla relazione che si crea fra il fatto che genera l’obbligazione e i bisogni stessi, a nulla rilevando la natura dell’obbligazione.
Detto in altro modo, non è rilevante la provenienza dell’obbligazione ma la corrispondenza o il nesso che c’è tra la Srl il cui reddito genera il debito tributario e il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Nel caso in esame questo nesso non c’è in quanto il reddito con cui il contribuente soddisfa i bisogni della propria famiglia deriva dalla Snc in cui presta attività lavorativa e non dalla Srl in cui è solo un socio di capitale.
Nel caso di specie l’ADER iscriveva ipoteca esattoriale sui beni costituiti in fondo patrimoniale per i debiti tributari sui redditi da partecipazione in srl, nella quale il contribuente non prestava attività ma rivestiva la figura di socio di capitale, mentre era socio di una sas, ove svolgeva la propria attività lavorativa.
Per la Cassazione peraltro non sono estranei ai bisogni della famiglia i debiti tributari attinenti all’attività imprenditoriale dei coniugi se la famiglia trae mantenimento dalla stessa.
Inoltre, con l’ordinanza n. 2597/2006, richiamata nella pronuncia sopra esaminata, la stessa Corte ha stabilito che non sussiste un dovere o un obbligo dei coniugi di destinare tutti i proventi dell’attività lavorativa ai bisogni della famiglia pur avendo la potestà del pieno godimento.
Un contribuente che ha una varietà di redditi da partecipazione o di altro genere può dimostrare la diversa natura e destinazione di tali redditi per appurare se il debito tributario grava su uno di quelli destinato alla famiglia oppure è sorto per attività a fini speculativi o di lucro personale o ugualmente quei proventi sono destinati all’assolvimento di altre obbligazioni, comprese quelle per i soggetti estranei alla famiglia per cui il Fondo è stato costituito.
La Cassazione non accoglie la tesi dell’Agente della Riscossione, il quale poteva benissimo dedurre che i proventi destinati al mantenimento della famiglia venivano ricavati dalla Sas con la quale i coniugi svolgevano attività lavorativa.
E non con i redditi di partecipazione al capitale della Srl i cui debiti tributari risultavano palesemente estranei rispetto ai bisogni della famiglia.
Massimo Bernardi fondatore e membro del CdA di Nest Srl