POLIZZE VITA ED OBBLIGO DI COLLAZIONE EREDITARIA
La Suprema Corte già da molto tempo ha chiarito che le polizze sulla vita aventi contenuto finanziario nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato da vincolo di mantenimento sono configurabili come “donazioni indirette” a favore dei beneficiari delle polizze stesse, in quanto il pagamento del premio costituisce il negozio mezzo (contratto di assicurazione) per conseguire gli effetti del negozio fine (donazione).
Sono i premi pagati, quindi, che costituiscono liberalità atipica e non il contratto in sé.
Nel caso sottoposto alla Cassazione, che si è pronunciata con sentenza n. 29583 depositata il 22 ottobre 2021, trattasi di una polizza indicizzata a premio unico stipulata dal de cuius (contraente) sulla vita dell’assicurato (figlio). La polizza prevedeva quali beneficiari per il “caso vita” il contraente e per il “caso morte” gli eredi testamentari o legittimi dell’assicurato, con previsione che se l’assicurato al decesso del contraente fosse stato ancora in vita, egli sarebbe subentrato nella posizione giuridica del contraente, con preclusione di poter variare i beneficiari.
Così identificato il meccanismo di polizza, la Corte ha ravvisato in essa una liberalità realizzata dal defunto nei confronti del figlio. Ciò in quanto, prevedendo al momento della morte dello stipulante il subentro del figlio in qualità di contraente, quest’ultimo diventava beneficiario delle somme previste per il caso vita ma anche tenuto al conferimento per il caso morte degli eredi del padre defunto. Egli in sostanza si è trovato nella posizione di pagamento dei premi per conto di un terzo, sovrapponibile a quanto disciplinato dall’art. 741 c.c. che è appunto l’adempimento di un obbligo altrui.
Tra l’altro, nelle polizze vita in genere, anche fuori dall’ambito delle polizze a contenuto finanziario, può avvenire che il capitale assicurato si rilevi di fatto inferiore ai premi, che costituiscono in linea di principio l’oggetto del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c.
L’obbligo di collazione, cioè del conferimento della donazione fatta dal defunto nei confronti di un legittimario per il calcolo della massa ereditaria, va precisato nel senso che si deve conferire la minore somma tra l’ammontare dei premi pagati e il capitale, non potendo la collazione avere per oggetto che il vantaggio conseguito dal discendente.
Se poi l’evento, condizionante il diritto all’indennizzo, non si sia ancora verificato all’apertura della successione, il discendente è intanto tenuto al conferimento del premio, salva la necessità, in favore del discendente stesso o dei suoi eredi, di procedere a un nuovo conteggio qualora l’indennità si rilevi in seguito inferiore. È naturale che l’onere di provare il conseguimento di un vantaggio minore rispetto al premio, sia a carico del beneficiario o degli eredi di lui subentrati nell’obbligo di conferimento, nel caso di specie, quindi a carico del figlio divenuto contraente.
Dott. Niccolò Di Bella – A.D. Nest Srl
Avv. Barbara Battistoni – Responsabile area legale Nest Srl